Accesso agli atti

Servizio attivo

L’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Servizio rivolto a chi intende richiedere l'accesso ai documenti amministrativi

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Accesso civico semplice e generalizzato

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In particolare:

  • L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.

  • L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), previsto dall'art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Accesso documentale

L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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Descrizione

Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.

L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L’accesso civico si distingue in:

  • Accesso Civico semplice

consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

  • Accesso Civico generalizzato

che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.

L'Accesso Documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

 

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Come fare

Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:

  • compilare la richiesta online, tramite l'apposito servizio digitale;

  • recarsi presso l’Ufficio detentore degli atti previo appuntamento.

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Cosa serve

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve:

  • indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere:

    • civico semplice;

    • civico generalizzato;

    • documentale;

  • indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;

  • solamente in caso di accesso documentale, indicare il motivo della richiesta.

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Cosa si ottiene

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.

Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.

Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:

  • presa visione: esame senza estrazione di copie;

  • copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica per documenti creati successivamente dal 01/01/2023;

  • copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;

  • copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.

Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.

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Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni dall’invio della comunicazione, ai controinteressati quando esistono. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Non sono previsti costi in fase di presentazione della domanda.

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025, 15:47

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