Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

si richiamano le disposizioni della legge 7 maggio 2009, n. 46 recante modifiche all'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto di elettori affetti da gravi infermità, che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

possono essere ammessi al voto domiciliare:
• gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
• gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano anche con l’ausilio del servizio di trasporto predisposto dal comune per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale da parte di elettori disabili.
a tal fine gli elettori interessati devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, cioè non oltre lunedì 23 maggio 2022.

tale termine, tuttavia, al fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

la domanda di ammissione al voto domiciliare -in carta libera- deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico. deve essere inoltre corredata di idonea certificazione sanitaria, rilasciata da un funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45esimo giorno antecedente la votazione.
tale certificazione medica dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’articolo 1 della legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. inoltre il certificato potrà attestare l’eventuale necessità del cosiddetto accompagnatore per l’esercizio del voto.


<<< Torna alle news